Art. 8.
(Commissione consultiva centrale
per le attività di sicurezza sussidiaria).

      1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria,

 

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di seguito denominata «commissione». La commissione è composta:

          a) da un prefetto, che la presiede;

          b) dal direttore dell'ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

          c) da un questore;

          d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;

          e) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e da due funzionari preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;

          f) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza e di sicurezza, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          g) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          h) dai rappresentanti delle associazioni delle imprese di recupero dei crediti, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          i) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie giurate, firmatari di contratto nazionale di lavoro;

          l) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero dei crediti;

          m) da non più di tre rappresentanti delle associazioni o delle società, di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria, tra le quali per lo meno uno indicato dall'Associazione bancaria italiana.

 

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      2. La commissione è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettera d).
      3. Delle sedute della commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
      4. Il presidente può invitare alle sedute della commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza nonché in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
      5. Le mansioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dal comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
      7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere f), g), h), i), l) e m), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
      8. La commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su

 

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ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengono di richiederlo. In tale caso, quando essi ritengono di intervenire alle sedute della commissione, direttamente o con propri delegati, ne assumono la presidenza. La commissione cura la tenuta del registro professionale di cui all'articolo 10.
      9. Su proposta del presidente, la commissione può deliberare, a maggioranza, la costituzione di sottocommissioni per compiti specifici, per materia o per territorio, assicurando in ciascuna sottocommissione la presenza di almeno un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, e di almeno un rappresentante delle categorie interessate agli argomenti da trattare.
      10. La commissione è altresì competente per l'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e di sicurezza e dei loro operatori e può formulare proposte di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
      11. All'istituzione e al funzionamento della commissione e alle attività svolte dagli esperti di cui al comma 4 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.